Brevetti e marchi in Cina

Nel corso della sua storia millenaria, l’impero cinese non ha mai avuto un sistema uniforme ed articolato di protezione della proprietà intellettuale. In Occidente, infatti, si è assistito alla nascita di un importante concetto del tutto assente nella storia e mentalità cinese. Si tratta dell’idea per cui l’autore o l’inventore debbano essere trattati quali “proprietari” delle loro creazioni ed ottenere quindi la protezione da parte dello Stato nei confronti di qualsiasi tipo di aggressione. In Cina ci sono in effetti stati, fin dalla prima età imperiale, casi sporadici di protezione di opere, ma con la finalità non di proteggere l’individuo, ma il potere imperiale. Nessuna traccia invece è dato trovare della protezione di invenzioni attraverso quelli che noi oggi chiamiamo “brevetti” – tema fondamentale nell’analisi della storia (dogmatica e sociale) del diritto cinese, con evidenti riflessi nel campo della politica commerciale.

La Cina ha adottato la sua prima legge sui brevetti il 12 marzo 1984. Nello stesso anno è anche diventata parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (dopo aver aderito all’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale nel 1980) e non deve quindi stupire che questa prima versione della legge rifletta chiaramente molti principi presenti nella Convenzione.

Durante i negoziati per l’accesso all’Organizzazione mondiale del commercio (Omc), nel 1992, la suddetta norma è stata modificata per la prima volta ma, quando nel 1994 è stato adottato l’Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (Trips), rimanevano ancora molte antinomie tra quest’ultimo e la normativa cinese. Essa fu quindi sottoposta ad ulteriori modifiche ed interventi nell’agosto 2000; infine, nel 2005 è iniziata la terza revisione, conclusasi nel dicembre 2008, la quale ha introdotto numerose novità in molti settori tra cui la procedura per la concessione, la proprietà e la gestione dei brevetti.

Per quanto concerne l’insieme delle caratteristiche che un’invenzione deve possedere per essere brevettabile, l’articolo 22 della normativa cinese è stato modificato in conformità all’articolo 27 Trips, richiedendo come presupposti essenziali “novità, originalità o attività inventiva, industrialità”. Non vi è stato invece alcun bisogno di intervenire sull’articolo 25, che contiene l’elenco delle eccezioni (1. Scoperte scientifiche; 2. Metodi per diagnosi e trattamento delle malattie; 3.Varietà vegetali e animali; 4. Sostanze ottenute tramite trasformazione nucleare), già conforme ai requisiti dell’Accordo Omc. Lo stesso deve dirsi per la durata dei brevetti, stabilita in 20 anni in entrambi i testi. Modifiche sono state invece apportate all’articolo 11, in quanto in origine esso non prevedeva tra i diritti conferiti al titolare del brevetto quello di proibire l’offerta di vendita dell’invenzione protetta. Adesso invece, in conformità con l’articolo 28 Trips, la disposizione recita: “(…) no entity or individual may, without the authorization of the patentee, exploit the patent, that is, make use, offer to sell, sell or import the patented product, or use the patented process, and use, offer to sell, sell or import the product directly obtained by the patented process, for production or business purposes”.

Il capitolo VI della legge cinese, contenente le previsioni in materia di licenze obbligatorie per l’utilizzo di brevetti, era conforme ai dettami dell’Accordo Trips ancor prima che la Cina completasse il processo di adesione all’Omc. Per ottenere una licenza obbligatoria, infatti, il richiedente deve provare di essere stato nell’impossibilità di concludere un accordo di licenza con il titolare del brevetto entro un termine ragionevole. Il diritto così ottenuto dall’utilizzatore non deve essere in alcun modo considerato esclusivo e si richiede inoltre che questi paghi al titolare un equo compenso. L’unica incongruenza riguarda il trattamento delle licenze obbligatorie in tema di “brevetti dipendenti”, in quanto si limitava a richiedere che l’invenzione dipendente rappresentasse un mero “avanzamento tecnico” rispetto alla prima, mentre la corrispondente norma del Trips individua come necessaria la presenza di “un importante avanzamento tecnico di considerevole rilevanza economica in relazione all’invenzione rivendicata nel primo brevetto”. Tale discrepanza ha portato a modificare l’articolo 48 della normativa cinese che adotta ora la stessa dizione dell’articolo 31(l) Trips.

Nel 2008 è stato poi introdotto l’articolo 48, che prevede due ulteriori casi in cui può essere concessa una licenza obbligatoria: nel caso in cui l’uso del brevetto da parte del titolare restringa o elimini la concorrenza e nel caso in cui il titolare, dopo che siano trascorsi tre anni dalla concessione del brevetto, non lo abbia utilizzato, o anche solo non sufficientemente utilizzato, senza che vi fosse un giustificato motivo. La terza ed ultima revisione a cui la legge è stata sottoposta introduce nuove norme, anche in materia di attuazione, per rendere il complesso di regole già esistenti più efficace.

A loro volta, le indicazioni geografiche sono compiutamente descritte all’articolo 22 (1) Trips come quelle “indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un Membro, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica”. La stessa norma richiede agli Stati membri di predisporre mezzi idonei a prevenire l’utilizzo di indicazioni false tali da ingannare il pubblico e rendere invalida la registrazione di marchi che contengano tali indicazioni. Occorre rilevare che prima della riforma del 2001 non era possibile trovare nemmeno un accenno alle indicazioni geografiche in alcuna legge cinese in materia di proprietà intellettuale. La relativa definizione fu in quell’anno introdotta nella Legge sui marchi ed è ora totalmente conforme al dettato del Trips.

Nel complesso, si può quindi a ragione affermare che le modifiche apportate all’intero corpo normativo cinese in materia di proprietà intellettuale dopo l’adesione all’Omc hanno prodotto risultati estremamente positivi. Permangono però sostanziali incongruenze, come nella Legge sui marchi laddove, parlando di marchi notori, si fa riferimento solo ai beni e non anche ai servizi, o laddove non si menzionano le indicazioni geografiche nello specifico settore dei vini e degli alcolici. Nonostante ciò, le principali preoccupazioni dei paesi occidentali (in particolare Stati Uniti e Unione europea) riguardano non tanto questi aspetti sostanziali quanto le problematiche connesse alla loro concreta attuazione.

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