La Cina di fronte agli obblighi dell’accordo sulla proprietà intellettuale

L’incalzante dilagare del mercato del falso ha spinto negli ultimi mesi il Ministero dello Sviluppo Economico a istituire un network di assistenza alle imprese in materia di tutela della proprietà intellettuale sotto forma di 13 IPR (Intellectual Property Rights) DESKS nel mondo, di cui tre in territorio cinese. Questi sviluppi, di cui abbiamo dato conto su OrizzonteCina nel maggio scorso, si rendono necessari, nel caso della Cina, a causa della lentezza e della difficoltà con cui le autorità di Pechino stanno attuando le normative che hanno dovuto adottare in ottemperanza agli obblighi contratti con l’accesso all’Organizzazione Mondiale per il Commercio nel 2001.

Il riferimento è in particolare all’Accordo TRIPS (“Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights”, ossia “Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale relativi al commercio”) che, oltre a una sezione introduttiva sui principi cardine dell’intero sistema, può essere sommariamente suddiviso in due parti: gli Articoli 9-40 stabiliscono le regole sostanziali per i diversi tipi di proprietà intellettuale (diritto d’autore e diritti connessi, marchi, indicazioni geografiche, brevetti, disegni industriali, topografie di prodotti a semiconduttori e informazioni segrete), mentre gli Articoli 41-61 disciplinano la loro attuazione.

Tra il 1999 e il 2001 il parlamento cinese ha modificato molti regolamenti e leggi e ne ha introdotti di nuovi. Per fare qualche esempio, la legge sul copyright è stata modificata nell’ottobre 2001 e i relativi regolamenti attuativi sono entrati in vigore il 15 settembre 2002, mentre i regolamenti per la protezione dei Computer Software sono stati profondamente modificati nel gennaio 2002. La nuova legge sui brevetti è entrata in vigore il 1° luglio 2001 dopo aver subìto anch’essa incisivi interventi di modifica insieme ai relativi regolamenti attuativi. La legislazione sui marchi è stata modificata nel dicembre 2001 e i regolamenti attuativi il 15 settembre 2002. Il processo di riforma è peraltro proseguito anche dopo questa prima fase di intensi cambiamenti.

La prima legge sui marchi è stata adottata in Cina il 23 agosto 1982 e modificata il 1° marzo 1993. Per rispettare quanto richiesto dall’Organizzazione mondiale del commercio (Omc), essa è stata poi sottoposta ad un’ulteriore revisione nell’ottobre 2001, che ha eliminato le rimanenti discrepanze rispetto alle normativa internazionale. Per quanto concerne le caratteristiche essenziali che un marchio deve possedere, la normativa cinese, anche dopo la prima modifica, non era perfettamente conforme a quanto previsto dall’articolo 15 del TRIPs, limitandosi ad includere “lettere, elementi figurativi o una loro combinazione”. L’articolo 8 della Legge sui Marchi è stato così sottoposto ad un’ulteriore revisione nel 2001, riprendendo le esatte parole del TRIPs: “parole, elementi figurativi, lettere, numeri, elementi figurativi tridimensionali e combinazioni cromatiche, nonché qualsiasi combinazione di tali segni”. Il vuoto normativo più evidente si notava però in materia di marchi notori, i quali non ricevevano alcuna formale protezione nella versione originale della legge. Dopo la revisione del 2001, l’Articolo 13, ora espressamente dedicato ai marchi notori, esclude la possibilità di registrazione e proibisce l’uso di marchi che costituiscano la riproduzione, imitazione o traduzione, in grado di confondere ed ingannare il pubblico, di un marchio noto.

La Legge sul Diritto d’Autore della Rpc fu adottata il 7 settembre 1990 e poi modificata il 27 ottobre 2001. La nuova e ultima versione è in linea generale conforme a quanto richiesto dall’Accordo dell’Omc in materia. In base all’Articolo 21 della normativa cinese, la durata della protezione coincide con quella della vita dell’autore a cui devono essere sommati 50 anni, o semplicemente 50 anni se si tratta di un ente, esattamente come richiesto dall’Articolo 12 TRIPs. Tra gli articoli riformati nel 2001 si annoverano il 10 (7) e il 41, in base ai quali ora, riproducendo le esatte parole dell’Articolo 11 TRIPs, gli autori di programmi per elaboratore, opere cinematografiche o fonogrammi hanno il diritto di proibire o autorizzare il noleggio al pubblico di originali o copie delle opere prodotte. Per quanto riguarda in particolare i programmi per computer, poi, l’Omc richiede che vengano protetti alla stregua di opere letterarie mentre in origine la legge cinese attribuiva al Consiglio di Stato (il Governo cinese) il compito di adottare le misure considerate più idonee per la loro protezione. Il documento che era stato adottato dal Consiglio prevedeva la necessità di registrare il programma per poter ottenere una qualsivoglia protezione, scontrandosi quindi con la totale assenza di tale requisito nell’Accordo TRIPs. Si intervenne quindi nel 2002 con un nuovo regolamento con cui la suddetta condizione è stata eliminata.

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